Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)
1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, terzo periodo, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.