Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Riduzione della ritenuta sui bonifici che danno diritto a detrazioni)
1. Al comma 1 dell'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «2 per cento».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.