Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Autocertificazione digitale)
1. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e per l'intero periodo considerato, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mette a disposizione un servizio di autocertificazione digitale, necessario per gli spostamenti così come da decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo e successivi, al fine di garantire i processi di digitalizzazione della pubblica amministrazione e migliorare i servizi ai cittadini nel corso dell'emergenza sanitaria.
2. Il sistema si conforma al principio di necessità nel trattamento dei dati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in base al quale i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi.
3. L'Agenzia per l'Italia Digitale è autorizzata allo sviluppo della piattaforma necessaria all'erogazione del servizio.