Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Deroghe ai principi contabili nazionali emanati dall'OIC)
1. Al fine di sostenere le società di capitali e di persone che abbiano subito perdite in conseguenza della diffusione dell'epidemia COVID-19, le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società a responsabilità limitata semplificata, le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice possono derogare ai principi contabili nazionali relativi alle immobilizzazioni materiali (OIC n. 16) ed immateriali (OIC n. 24) in sede di contabilizzazione dei relativi ammortamenti per l'esercizio 2020.