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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 35.042. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
35.042.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Norme Fiscali in favore di start-up innovative e spin-off universitari)

  1. Il Credito dell'imposta sul valore aggiunto di start-up innovative e spin-off universitari, anche maturato a seguito di investimenti in work for equity, è immediatamente riconosciuto e svincolabile dagli organi competenti entro il limite massimo di 10 giorni lavorativi dalla richiesta.
  2. In favore di start-up innovative e spin-off universitari è riconosciuto un credito d'imposta pari al 100 per cento dei costi sostenuti nell'esercizio 2020.
  3. I costi sostenuti da parte di start-up innovative e spin-off universitari nel periodo successivo ai cinque anni dalla nascita sono capitalizzabili da intendersi come costi di impianto.
  4. I finanziamenti in essere contratti da parte di start-up innovative e spin-off universitari sono sospesi per 12 mesi dalla richiesta, sia nella rata capitale che interesse, senza alcun onere aggiuntivo per le start-up.
  5. Gli investimenti in start-up innovative e spin-off universitari, anche in work for equity, perfezionati entro il 31 dicembre 2020 godono di una detrazione fiscale pari al 55 per cento del costo dell'investimento stesso.
  6. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono disciplinate le modalità applicative del presente articolo.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con codificazione, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.