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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 35.040. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
35.040.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Bonus per vacanze in Italia)

  1. Per l'anno 2020 è riconosciuto alle persone fisiche non residenti in Italia, un bonus di 350 euro da utilizzare presso le imprese turistico ricettive come definite ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, ubicate nel territorio dello Stato. Il bonus, integralmente detraibile, è riconosciuto a ciascuna persona in ingresso sul territorio dello Stato con visto turistico ed è rimborsato alle imprese sulla base di criteri e modalità definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il beneficio è riconosciuto nel limite di 400 milioni di euro per l'anni 2020.
  2. All'onere di cui al presente articolo, valutato in 400 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse collocate, per i medesimi anni nel Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 26, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 4, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancia dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.