Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Disposizioni in materia di voucher)
1. In via sperimentale e fino al 31 dicembre 2022 sono introdotti, per far fronte alle esigenze di stagionalità e a picchi di produttività, i buoni lavoro cosiddetti voucher a titolo di pagamento di un contratto di lavoro accessorio. I tempi, le modalità e i settori merceologici per l'impiego dei voucher verranno definiti entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, da un apposito decreto interministeriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze previa consultazione con le organizzazioni datoriali e sindacali.