Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Anticipo 13ª mensilità trattamenti pensionistici)
1. Al fine di aumentare la liquidità e la capacità di spesa delle famiglie l'erogazione della tredicesima mensilità dei trattamenti pensionistici erogati da Inps e dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, è corrisposta in via anticipata entro il mese di maggio 2020.