Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:
34-bis. Al comma 1, dell'articolo 27 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo le parole: «n. 335» sono aggiunte le seguenti: «o a ordini e casse previdenziali diverse dall'INPS».
Conseguentemente:
a) al medesimo comma 1, dell'articolo 27 del decreto-legge n. 18 del 2020 sono soppresse le parole: e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
b) al medesimo comma 1, dell'articolo 27 del decreto-legge n. 18 del 2020 la parola: 600 è sostituita dalla seguente: 1.000;
c) al primo periodo del comma 2 dell'articolo 27 del decreto-legge n. 18 del 2020 dopo le parole: erogata dall'INPS sono aggiunte le seguenti: e dagli ordini e casse previdenziali diverse dall'INPS;
d) al primo periodo del comma 2 dell'articolo 27 del decreto-legge n. 18 del 2020 le parole: 203,4 milioni sono sostituite con le seguenti: 600 milioni;
e) al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 27 del decreto-legge n. 18 del 2020 sono sostituite le parole: L'INPS provvede con le seguenti: L'INPS e, per quanto di competenza, le casse previdenziali dei professionisti provvedono e sono sostituite le parole: comunica con la seguente: comunicano;
f) al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 27 del decreto-legge n. 18 del 2020 la parola: comunica è sostituita con la seguente: comunicano.