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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 33.08. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
33.08.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Semplificazioni in materia di avanzo di amministrazione)

  1. Al fine di anticipare la possibilità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni e le province autonome per l'anno 2020 possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale o provinciale del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione di cui all'articolo 11, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 118 del 2011, anche prima del giudizio di parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale o provinciale, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020 le variazioni al bilancio di previsione degli enti a cui si applica il Titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011 possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica con legge da parte dell'organo consiliare entro novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.