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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 32.022. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
32.022.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere i seguenti:

Art. 32-bis.
(Istituzione del Fondo a favore di Comuni danneggiati dall'emergenza COVID-19)

  1. Al fine di garantire misure di sostegno per far fronte alle spese sostenute dai comuni in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito un Fondo denominato «Fondo a favore dei comuni danneggiati dall'emergenza COVID-19» volto a garantire ai medesimi di cui al presente comma l'accesso al credito, nel limite di spesa 30 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di accesso alla garanzia di cui al comma 1.
  3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 32-ter.
(Fondo speciale a favore dei comuni delle regioni Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Piemonte danneggiati dall'emergenza COVID-19)

  1. Al fine di garantire misure di sostegno per far fronte alle spese sostenute dai comuni delle regioni maggiormente danneggiate in seguito all'adozione dei provvedimenti di carattere restrittivo in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito un Fondo denominato «Fondo speciale a favore dei comuni delle regioni Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Piemonte danneggiati dall'emergenza COVID-19» volto a garantire ai medesimi di cui al presente comma l'accesso al credito, nel limite di spesa 50 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di accesso alla garanzia di cui al comma 1.
  3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.