Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.
(Modifiche all'articolo 109 del decreto-legge n. 18 del 2020)
1. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole: «di urgenza» sono soppresse;
b) al comma 1, dopo le parole: «possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti» le parole «connesse con l'emergenza in corso» sono soppresse;
c) al comma 2, dopo le parole: «possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti» le parole: «connesse con l'emergenza in corso» sono soppresse e dopo le parole: «possono utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti» le parole: «connesse con l'emergenza in corso» sono soppresse.