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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 32.013. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
32.013.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Misure per il rinnovo del parco dei veicoli commerciali)

  1. Al fine di incentivare il rinnovo del parco circolante dei veicoli commerciali, con massa complessiva fino a 3,5 tonnellate, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un fondo triennale denominato «Fondo per il rinnovo dei veicoli commerciali» con una dotazione complessiva pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
  2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a finanziare un incentivo all'acquisto di veicoli commerciali nuovi, con massa complessiva fino a 3,5 tonnellate, a fronte della rottamazione di veicoli della medesima categoria appartenenti a classi di inquinamento Euro 4 o antecedenti.
  3. L'incentivo di cui al comma 2 è concesso all'acquisto di un qualunque veicolo commerciale della categoria N1 in corrispondenza della classe di appartenenza, di cui all'articolo 47 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

  Massa a pieno carico (kg)  Contributo (euro)
17603.000
1306–17602.000
<13061.000

  4. Con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione dell'incentivo secondo i criteri di cui al comma 3.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.