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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 32.012. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
32.012.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Misure urgenti in materia di risorse per gli enti locali)

  1. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
  « 2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera e della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziano 2020, possono utilizzare le predette quote dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, nonché per fronteggiare eventuali squilibri di bilancio derivanti dal calo delle entrate proprie dovuto all'emergenza stessa. Agli stessi fini e fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono:
   a) utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico;
   b) utilizzare, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 193, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i proventi delle alienazioni di beni patrimoniali disponibili;
   c) disporre, in deroga ai limiti disposti dall'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'utilizzo dell'avanzo vincolato di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto di gestione approvato, limitatamente alle quote derivanti da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza;
   d) fare ricorso alle anticipazioni di liquidità di cui al comma 556 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La relativa richiesta può essere formulata entro il 31 maggio 2020 e gli interessi dovuti per le anticipazioni di cui alla presente lettera sono a carico dello Stato. Resta fermo che le spese sostenute attraverso l'acquisizione di tali anticipazioni costituiscono onere da considerare ai fini della valutazione del fabbisogno eccezionale degli enti locali connesso all'emergenza in corso.
   2.1. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche nel corso dell'esercizio provvisorio, previo parere dell'organo di revisione, mediante deliberazione dell'organo esecutivo».