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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 32.01. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
32.01.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Misure a sostegno del settore automotive)

  1. La lettera c) del primo comma dell'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogata.
  2. Il comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato; è altresì abrogato l'articolo 16, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.
  3. All'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «, le cui misure potranno essere aumentate, anche con successiva deliberazione approvata nel termine di cui all'articolo 54, fino ad un massimo del trenta per cento» e le parole: «Le maggiorazioni di gettito conseguenti al suddetto eventuale aumento non saranno computate ai fini della determinazione dei parametri utilizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, ai fini della perequazione della capacità fiscale tra province» sono soppresse. Al minor gettito per le province si fa fronte con un incremento dei trasferimenti a valere sul fondo istituito dall'articolo 13 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
  4. Al fine di favorire la ripresa del mercato automobilistico, per gli anni 2020, 2021 e 2022 è stabilita l'esenzione totale dal pagamento della tassa automobilistica e dell'imposta provinciale di trascrizione per chiunque acquisti un veicolo di prima immatricolazione; è inoltre garantita, a chiunque acquisti un veicolo nelle predette annualità, sia esso nuovo o usato, una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 65 per cento del costo complessivamente sostenuto per l'acquisto, comprensivo dell'IVA non detraibile e di altre imposte o tasse accessorie, da ripartirsi in dieci quote annuali di pari importo.