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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 31.07. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
31.07.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Misure di potenziamento del Ministero della salute)

  1. Per le finalità previste dal comma 355, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al fine di consentire lo svolgimento di maggiori prestazioni lavorative articolate su turnazioni, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'incremento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne in relazione all'emergenza sanitaria COVID-19, il Fondo unico di amministrazione delle aree funzionali del Ministero della salute è incrementato di 3.500.000 euro a decorrere dall'anno 2020. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante riduzione del fondo di cui al comma 748 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  2. La qualifica del personale del Ministero della salute inquadrato nel profilo professionale di assistente di prevenzione e sanità e nel profilo professionale di funzionario tecnico della prevenzione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è equipollente alla laurea in tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, ai soli fini dell'esercizio professionale espletato esclusivamente nelle attività istituzionali del Ministero della salute.
  3. Il comma 355 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:
  « 355. Al fine di potenziare l'attuazione delle politiche per la salute, di assicurare un'efficiente ed efficace gestione delle risorse pubbliche destinate alla tutela della salute, nell'obiettivo di perseguire le accresciute attività demandate agli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, ivi incluse quelle derivanti dalle nuove procedure europee in materia di controlli e dalle emergenza sanitaria nazionale COVID-19. Il Ministero della salute, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e senza il previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per il triennio 2019-2021, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di personale di 200 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 150 unità appartenente all'Area II, posizione economica F1».