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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 30.09. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
30.09.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

  1. Per le detrazioni fiscali di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e al comma 1 lettera e), dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i soggetti beneficiari delle detrazioni è ammesso il ricorso, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, a una anticipazione di pari ammontare, detratti gli interessi anticipati nella misura massima del cinque per cento, erogato da istituti di credito ed intermediari finanziari e a questi rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La parte eccedente la quota compensabile fiscalmente per ciascuna annualità dagli istituti erogatori costituisce credito nei confronti dello Stato che io liquiderà con gli stessi tempi e importi del credito fiscale acquisito.