stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 30.045. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
30.045.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Fondo a sostegno delle RSA e centri diurni)

  1. Al fine di recuperare le somme relative all'acquisto di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, nonché di sopperire alle minori entrate derivanti dai mancati ricoveri delle residenze socio-sanitarie per anziani e per disabili psichici e dalla chiusura temporanea dei centri diurni, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo a sostegno degli operatori delle RSA – residenze socio-sanitarie per anziani e disabili psichici, degli istituti socio-sanitari e dei centri diurni.
  2. Per le finalità di cui al presente articolo, è prevista a favore del Fondo di cui al comma precedente una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'erogazione di contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati, secondo modalità compatibili con la normativa europea, allo scopo di fronteggiare la situazione di emergenza connessa all'infezione epidemiologica COVID-19.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione di entrata in vigore della legge del presente decreto, sono definite le modalità attuative dei commi 1 e 2 e i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al presente articolo.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.