Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
1. Dopo l'articolo 65 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, è aggiunto il seguente articolo:
«Art. 65-bis.
(Credito d'imposta per scuole di danza)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività di formazione della danza privata è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126».