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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 30.032. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
30.032.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Ulteriori misure per la sanificazione)

  1. Le risorse del Fondo per la sanificazione degli uffici, ambienti e mezzi degli enti locali, di cui all'articolo 114 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono altresì utilizzate per la sanificazione di ambienti, locali e mezzi, delle Agenzie Territoriali per la Casa e gli ex Iacp, comunque denominati, nonché delle società pubbliche che si occupano di raccolta e smaltimento dei rifiuti. A tal fine il suddetto Fondo è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione per il 2020, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze.