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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 30.027. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
30.027.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Disposizioni per la sanificazione degli ambienti)

  1. Il personale delle imprese che svolgono i servizi e gli interventi cui all'articolo 114, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, presso le strutture ospedaliere e i presidi sanitari e socio-sanitari è assimilato agli operatori sanitari nelle garanzie di prevenzione dal rischio di contagio ed accede senza oneri alle forniture dei mezzi idonei di protezione.
  2. Per consentire le misure di sanificazione, è prorogato fino alla durata dello stato di emergenza il termine entro il quale le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato degli stessi, a valere sulle risorse già stanziate per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro.