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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 30.022. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
30.022.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere i seguenti:

Art. 30-bis.
(Credito d'imposta per canoni di affitto immobili strumentali aziende vitivinicole e olivicole)

  1. Dopo l'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è abrogato il seguente:

«Art. 65-bis.
(Credito d'imposta per canoni di affitto di immobili strumentali delle aziende vitivinicole e olivicole)

  1. Il credito d'imposta previsto dall'articolo 65 si applica altresì per l'ammontare dell'intera annualità del 2020 ai terreni e fabbricati, appartamenti a qualsiasi categoria catastale ed anche aventi destinazione abitativa, strumentali all'esercizio dell'attività delle imprese vitivinicole e olivicole.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Art. 30-ter.
(Credito d'imposta per le accise pagate dalle aziende vitivinicole e olivicole in relazione alle utenze di energia elettrica e gas)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese di produzione del settore vitivinicolo ed olivicolo è riconosciuto, per gli anni 2020 e 2021, un credito d'imposta nella misura del 100 per cento dell'ammontare delle accise pagate da dette imprese nelle forniture di gas naturale ed energia elettrica.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito al fine delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.