Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Detraibilità delle spese di sanificazione degli ambienti domestici e per gli acquisti di DPI)
1. A coloro che, al di fuori dell'esercizio di un'attività professionale o di impresa, in qualsiasi forma esercitata, sostengano spese per l'affidamento ad imprese specializzate della sanificazione di ambienti domestici e di parti comuni di edifici, nonché per l'acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale, è concessa l'integrale detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche delle spese sostenute per tali ragioni, a valere sull'anno di imposta 2020 e, in caso di parziale o totale incapienza, sull'anno di imposta 2021.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione della detrazione prevista dal comma 1.