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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 30.0138. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
30.0138.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Emissione di finanziamenti a tasso agevolato per start-up e PMI innovative)

  1. Al Fondo Nazionale Innovazione di CDP Venture Capital SGR S.p.a. è assegnata una dotazione straordinaria di risorse fino a 200 milioni di euro con vincolo di destinazione per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato, rimborsabili in base a piani di rientro pluriennali e convertibili, a beneficio esclusivo delle start-up innovative previste dall'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e delle PMI innovative previste dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3.
  2. Il tasso d'interesse massimo da applicare per i finanziamenti agevolati di cui al comma 1 è stabilito nella misura dell'1 per cento annuo. Gli interessi saranno dovuti a partire dal quinto anniversario della data di erogazione.
  3. La durata minima dei finanziamenti agevolati di cui al comma 1 sarà di 10 anni dalla data di erogazione del finanziamento. Il rimborso del capitale sarà integralmente dovuto alla scadenza, a meno che, prima della scadenza, si verifichi un cambio del controllo della società finanziata, nel qual caso il prestatore del finanziamento potrà esercitare il diritto di ottenere il rimborso del finanziamento entro 6 mesi dall'intervenuto cambio di controllo. A tal fine per «controllo» si intende la nozione di cui all'articolo 2359, comma 1, n. 1, e comma 2, del codice civile; per «cambio di controllo» si intende l'acquisto del controllo da parte di uno o più soggetti diversi da chi esercitava il controllo al momento dell'erogazione del finanziamento.
  4. Alla scadenza dei finanziamenti agevolati di cui al comma 1, la società finanziata avrà la facoltà di disporre, in luogo dei rimborso, la conversione del finanziamento, in tutto o in parte, in quote di partecipazione ordinarie al capitale della società finanziata stessa, a un rapporto di cambio determinato sulla base del maggiore tra il valore del capitale della società finanziata alla data di erogazione del finanziamento agevolato e quello al momento della conversione, in ciascun caso sulla base della valutazione attribuita alla società finanziata in occasione dell'ultima operazione di raccolta di investimenti precedentemente completata.
  5. I finanziamenti agevolati di cui al comma 1 potranno essere erogati anche a mezzo di sottoscrizione di obbligazioni convertibili, strumenti finanziari partecipativi o altri strumenti finanziari che prevedano la possibilità del rimborso dell'apporto effettuato per la sottoscrizione.
  6. Ai finanziamenti agevolati di cui al comma 1 possono accedere tutte le start-up innovative e le PMI innovative che a partire dal 10 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2020 abbiano ricevuto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali apporti patrimoniali o finanziamenti, in qualsiasi forma erogata, che attribuiscano una partecipazione nel capitale della società finanziata o che siano convertibili in capitale della società finanziata, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la sottoscrizione di quote di capitale, azioni, strumenti finanziari partecipativi, obbligazioni convertibili, altri strumenti finanziari, nonché versamenti in conto capitale e finanziamenti convertibili.
  7. Ai finanziamenti agevolati di cui al comma 1 potranno accedere anche le start-up innovative e le PMI innovative che abbiano ricevuto apporti o finanziamenti della natura descritta nel comma 6 da parte di soggetti diversi da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali a condizione che: a) tra i soci della società finanziata figurino, al momento dell'erogazione, investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali, ovvero b) l'erogazione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 1 avvenga a fronte di una preventiva istruttoria da parte del finanziatore circa la genuinità delle operazioni di investimento e l'onorabilità e affidabilità degli investitori, considerando a tal fine con particolare riguardo l'eventualità che gli investitori abbiano già effettuato nel passato operazioni di investimento quali coinvestitori di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali.
  8. La misura massima dei finanziamenti agevolati di cui al comma 1 che ciascuna start-up innovativa e PMI innovativa potrà ottenere sarà pari a un massimo di quattro volte l'importo complessivo delle risorse raccolte dalla stessa in base al comma 6 o 7.
  9. In presenza dei requisiti indicati dai commi che precedono le start-up innovative e PMI innovative saranno ammesse ai finanziamenti agevolati di cui al comma 1 in ragione della priorità temporale delle richieste di erogazione, fino all'esaurimento della dotazione prevista dal comma 1.
  10. Con decreto di natura non regolamentare il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi enunciati ai commi precedenti, a) approva una convenzione tipo che regola i rapporti tra CDP Venture Capital SGR S.p.a. e i soggetti abilitati a svolgere le eventuali attività istruttorie di cui al comma 7, stabilendo le modalità per assicurare che l'importo complessivo dei finanziamenti erogati non superi l'importo della dotazione straordinaria prevista dal comma 1; b) definisce i documenti e la procedura per l'erogazione dei finanziamenti agevolati e i relativi termini e condizioni.