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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 30.0136. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
30.0136.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Credito d'imposta per copertura costi fissi di start-up e PMI innovative)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure di cui ai commi seguenti.
  2. Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, nonché le imprese, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa, che si qualificano come start-up innovativa ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 o come PMI innovativa ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
  3. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerati ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, i costi fissi rilevanti ai fini fiscali, di competenza del periodo d'imposta, il cui onere è stato effettivamente sostenuto dall'impresa. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per la carretta applicazione del presente comma ed individuate le categorie di costi eleggibili.
  4. Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 50 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.
  5. Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'impresa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, può beneficiare, in acconto, anche su base mensile, nel corso dei periodo d'imposta 2020, del credito d'imposta maturato. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto,
  6. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermi restando, comunque, i limiti massimi indicati al comma 4.
  7. Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a descrivere le spese agevolate, nella nota integrativa relativa al bilancio relativo al periodo d'imposta nel quale le stesse sono state sostenute. Le imprese che predispongono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-ter del codice civile e che intendono beneficiare del credito potranno presentare il bilancio con le modalità semplificate previste per le microimprese, riportando le informazioni richieste in calce allo stato patrimoniale.
  8. Nel caso in cui l'impresa accerti autonomamente l'indebito utilizzo in compensazione, mediante fruizioni di acconti in misura superiore al credito d'imposta effettivamente spettante determinato su base annuale ed entro 180 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta provveda a riversare tali maggiori importi, non trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 13, comma 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
  9. Nell'ambito delle ordinarie attività di accertamento, l'Agenzia delle entrate, sulla base dell'apposita certificazione della documentazione contabile e della informativa espressa nella nota integrativa nonché sulla base della ulteriore documentazione contabile fornita dall'impresa, effettua i controlli finalizzati alla verifica delle condizioni di spettanza del credito d'imposta e della corretta applicazione della disciplina.
  10. Nel caso in cui si accerti l'indebita fruizione anche parziale del credito d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell'impresa beneficiaria.
  11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite modalità di attuazione del presente articolo.