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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 30.0134. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
30.0134.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Agevolazioni per l'acquisto di protesi e ausili)

  1. Al fine di razionalizzare la spesa sanitaria e liberare risorse da impegnare nel contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more dell'adozione dei decreti ministeriali di fissazione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza protesica e dell'assistenza specialistica ambulatoriale e dell'aggiornamento del nomenclatore tariffario per protesi e ausili ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, ai soggetti che acquistano sul mercato protesi e ausili, certificati e collaudati ai sensi della normativa vigente, ad un prezzo inferiore rispetto a quello fissato nel nomenclatore tariffario di riferimento è riconosciuto un credito di imposta pari al 50 per cento della differenza tra il prezzo di acquisto in fattura e il prezzo fissato nel nomenclatore tariffario.
  2. Ai fini dell'attuazione del comma precedente è autorizzata una spesa nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata dei bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.