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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 30.0132. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
30.0132.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Credito d'imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione)

  1. Al fine di favorire le attività di ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese, anche allo scopo di incentivare studi e sperimentazioni utili per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, all'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 198, dopo le parole «31 dicembre 2019» sono inserite le seguenti: «e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024»;
   b) al comma 203, dopo l'ultimo periodo, inserire il seguente: «Per le attività ammissibili definite nei commi 200, 201 e 202, il credito d'imposta è attribuito in misura doppia alla percentuale della base di calcolo indicata nei precedenti periodi, in favore delle imprese rientranti nella definizione di start-up innovativa, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, e nella definizione di PMI innovativa, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2015, n. 33.»;
   c) al comma 204, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il credito d'imposta spettante è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, ovvero a mezzo rimborso diretto da parte dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 205.».