Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Proroga del periodo di recupero delle minusvalenze)
1. All'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole: «non oltre il quarto» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il nono».
2. All'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole: «non oltre il quarto» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il nono».
3. All'articolo 68, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «non oltre il quarto» sono sostituite con le seguenti: «non oltre il nono».