Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Incremento del contingente di personale a contratto della rete estera MAECI)
1. Al fine di garantire sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese nonché il rilancio dell'economia, anche in ossequio alle finalità di cui agli articoli 2 e 3, a decorrere dall'anno 2020, al primo comma dell'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole da: «nel limite di» fino alla fine del primo periodo sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di un contingente complessivo pari a 3.020 unità».
2. Ai fini dell'incremento del contingente, come rideterminato dal comma 1, è autorizzata la spesa pari a euro 4.500.000 per l'anno 2020 a valere sulle risorse di cui all'articolo 43.