Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Sospensione contributo straordinario Regioni Statuto speciale)
1. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi essenziali e misure di sostegno alle imprese in termini di accesso al credito durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, è sospeso per il biennio 2020-2021, previa relativa stipula degli accordi bilaterali dello Stato con ciascuna Autonomia, il contributo straordinario versato dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome, attuato con le procedure previste dall'articolo 27 della legge del 5 maggio 2009, n. 42.