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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.01. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
3.01.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Sostegno alla liquidità, all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese agricole)

  1. Le misure di sostegno di cui agli articoli 1 e 2, in quanto compatibili si applicano anche alle garanzie prestate da ISMEA, in favore delle imprese agricole e della pesca, ivi comprese le garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Per le finalità di cui al presente comma è vincolata e gestita da ISMEA quota parte non inferiore al 10 per cento delle risorse individuate ai sensi del comma 1 dell'articolo 1. SACE S.p.A. provvede alla imputazione delle risorse, in base al fabbisogno finanziario indicato da ISMEA, derivante dalla gestione delle garanzie.
  2. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali riferisce al Comitato di cui al comma 9-sexies dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come introdotto dalla letterali) del comma 1 dell'articolo 2 del presente decreto, sulle esigenze del settore agricolo e della pesca e sulla relativa pianificazione.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuate le modalità applicative del presente articolo. Il medesimo decreto regola i rapporti in regime convenzionale tra ISMEA e SACE S.p.A.