Dopo il comma 3, aggiungere, il seguente:
3-bis. La sospensione dei termini processuali prevista dall'articolo 83, commi 2 e 21, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intende cumulabile in ogni caso con il termine di sospensione previsto dalla procedura di accertamento con adesione.