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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 29.012. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
29.012.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Speditezza nell'esecuzione dei riparti nelle procedure esecutive immobiliari e rinnovazione degli avvisi di vendita immobiliare)

  1. In deroga alla sospensione di cui all'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per quanto riguarda le procedure esecutive immobiliari pendenti alla data del 23 marzo 2020:
   a) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il professionista delegato alle operazioni di vendita, ove nominato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 591-bis del codice di procedura civile, provvede alla presentazione di un prospetto delle somme disponibili e un progetto di ripartizione, anche parziale, delle medesime nonché alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione;
   b) non più tardi di quindici giorni dalla ricezione del progetto di ripartizione predisposto dal professionista delegato, ove nominato, ovvero non più tardi di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il giudice dell'esecuzione, nel caso in cui non abbia disposto la delega delle operazioni di vendita ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 591-bis e 591-ter del codice di procedura civile, provvede a formare un progetto di distribuzione, anche parziale, delle somme disponibili, contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, e ordina il deposito del progetto di ripartizione in cancelleria, disponendo che a tutti i creditori, compresi i creditori aventi diritto all'accantonamento a norma dell'articolo 510, terzo comma, del codice di procedura civile ovvero di creditori i cui crediti costituiscano oggetto di controversia a norma dell'articolo 512 del codice di procedura civile, ne sia data comunicazione mediante l'invio di copia a mezzo posta elettronica, Il progetto di distribuzione parziale non può essere inferiore al 75 per cento delle somme da ripartire.

  2. I creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, lettera b), possono formulare eventuali osservazioni.
  3. Decorso tale termine, il giudice dell'esecuzione o il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile, ove nominato, ordina il pagamento delle singole quote, altrimenti si applica la disposizione dell'articolo 512 del codice di procedura civile.
  4. Ove il progetto di distribuzione, anche parziale, preveda la ripartizione delle somme disponibili in favore di creditori aventi diritto all'accantonamento a norma dell'articolo 510, terzo comma, del codice di procedura civile ovvero di creditori i cui crediti costituiscano oggetto di controversia a norma dell'articolo 512 del codice di procedura civile, si applica l'articolo 596, comma 3, del codice di procedura civile.
  5. Con riferimento ai tentativi di vendita immobiliare fissati nel periodo di sospensione straordinaria dei termini processuali di cui all'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, gli stessi dovranno essere rinnovati, alle stesse condizioni, al termine del periodo di sospensione.
  6. Della rinnovazione del tentativo di vendita di cui al comma 5 verrà dato avviso al pubblico secondo le modalità previste dall'articolo 490 del codice di procedura civile, con esclusione delle forme di pubblicità straordinaria previste all'ultimo comma del predetto articolo.