Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Detraibilità dell'IVA sugli acquisti dei beni oggetto di erogazione liberale)
1. Al fine di sostenere le imprese italiane che cedano a titolo di erogazione liberale dispositivi di protezione personale e dispositivi medicali utili nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Ai fini dell'imposta sui valore aggiunto, gli acquisti dei beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura ai sensi dei commi 1 e 2 si considerano effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione ai fini dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».