Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Aliquota agevolata dell'imposta sul valore aggiunto sugli apparecchi di respirazione e dispositivi di protezione individuale)
1. Alla Tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-quinquies) è aggiunto il seguente:
«1-sexies) Apparecchi respiratori di rianimazione, altri apparecchi di terapia respiratoria e i dispositivi di protezione individuale».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.