Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:
Art. 27-bis.
(Applicazione del regime di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per servizi di consulenza e ricerca finanziaria)
1. All'articolo 10, comma 1, n. 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 32 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, dopo le parole: «le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari comunque regolate» sono inserite le seguenti: «, le prestazioni di consulenza in materia di investimenti di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e di ricerca in materia di investimenti, di cui all'articolo 36 del Regolamento delegato UE 2017/565 e successive modifiche e integrazioni».