Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Voucher polizze RCA)
1. Le società assicuratrici, per ogni contratto di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, con l'esclusione dei natanti, in essere al 10 aprile 2020, erogano, su richiesta dell'assicurato, un voucher pari ad una mensilità del premio pagato da utilizzare per il rinnovo della polizza.