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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 24.05. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
24.05.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Fondo per la riduzione del costo del carburante nelle aree di confine)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dal 1o luglio 2020, un Fondo per la riduzione del costo dei carburanti nelle aree di confine.
  2. Il Fondo, con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2021, è utilizzato al fine di abbattere il prezzo finale dei carburanti applicato dalle stazioni di servizio con sede nelle province confinanti con Stati esteri.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate, sono determinate le modalità di funzionamento e di ripartizione del Fondo, in modo che fa maggiore spesa non sia superiore alla dotazione di cui al comma 2. All'onere recato, stimato in 150 milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.