stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 24.029. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
24.029.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Sostegno in materia di locazioni)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatari di immobili rientranti nelle categorie catastali A/10, C/1, C/3 e D, è riconosciuta la facoltà di corrispondere il canone di locazione relativo ai mesi da marzo a settembre 2020 nella misura del 50 per cento.
  2. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili di cui al comma 1, non concorrono a formare il reddito ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche riferito all'anno in corso fino al 31 dicembre 2020. La deduzione di cui al presente comma spetta ai locatori nella misura del 100 per cento del canone di locazione previsto dal contratto per ciascuna mensilità percepita in forma ridotta ai sensi del comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 505 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.