Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Disposizioni in materia di IMU per le dimore storiche)
1. All'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è aggiunto in fine, il seguente periodo: «Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili di interesse rilevante per motivi storici e sottoposti a vincolo ministeriale ex decreto legislativo n. 42 del 2004».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.