Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Rivalutazione delle quote societarie)
1. Ai soggetti che hanno usufruito delle disposizioni previste ai commi 1053 e 1054 della legge n. 145 del 2018 è concessa facoltà di procedere ad un adeguamento del valore delle partecipazioni.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, entro 4 mesi, a emanare uno o più decreti individuando le modalità e le tempistiche per dare attuazione alle disposizioni del seguente articolo, con i seguenti criteri direttivi:
a) possibilità di interrompere il pagamento, riparametrando il valore alle rate corrisposte;
b) possibilità di annullare l'intera operazione di rivalutazione con rimborso dei pagamenti già effettuati, annullando;
c) possibilità di sospensione dei pagamenti per un massimo 24 mesi.