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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 21.07. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
21.07.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Riduzione dei versamenti d'accordo delle accise sul gas naturale e l'energia elettrica)

  1. A partire da quella relativa al mese di maggio 2020, le rate di acconto mensili di cui agli articoli 26, comma 13, e 56, commi 1 e 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono calcolate sulla base dell'80 per cento dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio, se a debito, è effettuato entro il 31 marzo 2021 per il gas naturale ed entro il 16 marzo 2021 per l'energia elettrica o alternativamente a scelta del soggetto obbligato in dieci rate mensili di pari importo senza interessi da versare entro il 16 marzo 2021 per l'energia elettrica o alternativamente a scelta del soggetto obbligato in dieci rate mensili di pari importo senza interessi da versare entro il 16 e l'ultimo giorno di ciascun mese da marzo a dicembre 2021 rispettivamente per l'energia elettrica ed il gas naturale. Il conguaglio a credito è compensabile con i versamenti dovuti nei modi ordinari.

ident. 21.011.