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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 21.04. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
21.04.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere i seguenti:

Art. 21-bis.
(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente di riscossione relativi a soggetti in stato di difficoltà economica)

  1. I debiti delle persone fisiche, diversi da quelli di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e da quelli relativi a risorse proprie dell'Unione europea, risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1o gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2019, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, possono essere estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 5 o dal comma 6.
  2. Possono altresì essere estinti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1o gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2019, derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 5 o dal comma 6, da utilizzare ai fini assicurativi secondo le norme che regolano la gestione previdenziale interessata.
  3. Le disposizioni del comma 2 si applicano ai debiti derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali, previe apposite delibere delle medesime casse, approvate ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali entro il 16 settembre 2019 e comunicate, entro la stessa data, all'agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.
  4. Ai fini del comma 1 e del comma 2, sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non sia superiore ad euro 20.000.
  5. Per i soggetti che si trovano nella situazione di cui al comma 4, i debiti di cui al comma 1 e al comma 2 possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando:
   a) le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:
    1) al 16 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a euro 8.500;
    2) al 20 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 8.500 e non superiore a euro 12.500;
    3) al 35 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 12.500;
   b) le somme maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

  6. Indipendentemente da quanto stabilito dal comma 4, ai fini dei commi 1 e 2, versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica i soggetti per cui è stata aperta alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 7 la procedura di liquidazione di cui all'articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3. I debiti di cui ai commi 1, 2 e 3 di tali soggetti possono essere estinti versando le somme di cui alla lettera a) del comma 5, in misura pari al 10 per cento e quelle di cui alla lettera b) del medesimo comma 5. A tal fine, alla dichiarazione di cui al comma 189 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 302 è allegata copia conforme del decreto di apertura della liquidazione previsto dall'articolo 14-quinquies della medesima legge 27 gennaio 2012, n. 3.
  7. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 184 e al comma 185 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 302 rendendo, entro il 31 dicembre 2020, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet; in tale dichiarazione il debitore attesta la presenza dei requisiti di cui al comma 4 o al comma 6 del presente articolo e indica i debiti che intende definire ed il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 8.
  8. Il versamento delle somme di cui al comma 5, lettere a) e b), può essere effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2021, o in rate pari a: il 35 per cento con scadenza il 31 marzo 2021, il 20 per cento con scadenza il 31 maggio 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 ottobre 2021 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 dicembre 2021.
  9. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 8, si applicano, a decorrere dal 1o marzo 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  10. Entro il 28 febbraio 2021, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 7, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell'estinzione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Entro la stessa data, l'agente della riscossione comunica altresì, ove sussistenti, il difetto dei requisiti prescritti dai commi 4 e 6 o l'esistenza della delibera favorevole prevista dal comma 3 o la presenza nella predetta dichiarazione di debiti diversi da quelli di cui al comma 1 e al comma 2 e la conseguente impossibilità di estinguere il debito ai sensi degli stessi commi 1 e 2.
  10. Nei casi previsti dal secondo periodo del comma 10, l'agente della riscossione avverte il debitore che i debiti delle persone fisiche inseriti nella dichiarazione presentata ai sensi del comma 7, ove definibili ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto, sono automaticamente inclusi nella definizione disciplinata dallo stesso articolo 21 e indica l'ammontare complessivo delle somme dovute a tal fine, ripartito in diciotto rate, e la scadenza di ciascuna di esse. La prima di tali rate, di ammontare pari al 30 per cento delle predette somme, scade il 31 marzo 2021; il restante 70 per cento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 31 maggio, il 31 luglio, il 31 ottobre e il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dal 2021.
  11. I debiti relativi ai carichi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere estinti anche se già ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto- legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, e dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, per le quali il debitore non ha perfezionato la relativa definizione con l'integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute. I versamenti eventualmente effettuati a seguito delle predette dichiarazioni restano definitivamente acquisiti e non ne è ammessa la restituzione; gli stessi versamenti sono comunque computati ai fini della definizione di cui ai commi 1 e 2.
  12. Ai fini di cui all'articolo 11, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, l'agente della riscossione, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e con la Guardia di finanza, procede al controllo sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini della certificazione di cui al comma 4 del presente articolo, nei soli casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei medesimi. Tale controllo può essere effettuato sino al 31 dicembre 2025.
  13. All'esito del controllo previsto dal comma 12, in presenza di irregolarità o omissioni non costituenti falsità, il debitore è tenuto, anche nei casi di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, a fornire, entro un termine di decadenza non inferiore a venti giorni dalla relativa comunicazione, la documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.
  14. Nell'ipotesi di mancata tempestiva produzione della documentazione a seguito della comunicazione di cui al comma 13, ovvero nei casi di irregolarità o omissioni costituenti falsità, non si determinano gli effetti di cui al comma 1, al comma 2 ed al comma 3 e l'ente creditore, qualora sia già intervenuto il discarico automatico delle somme indicate nei provvedimenti di riscossione oggetto della dichiarazione di cui al comma 7, procede, a seguito di segnalazione dell'agente della riscossione, nel termine di prescrizione decennale, a riaffidare in riscossione il debito residuo. Restano fermi gli adempimenti conseguenti alle falsità rilevate.
  15. Per tutto quanto non previsto dai commi da 1 a 14 si applicano, in quanto compatibili, i commi 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-bis, 18, 19 e 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

Art. 21-ter.
(Rimessione in termini per i versamenti)

  1. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.