Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 96)
1. All'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole: «assicurativa e fiscale» sono inserite le seguenti: «e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell'ambito dell'attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione».