Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di Fondo indennizzo risparmiatori (FIR))
1. Ai commi 495 e 496 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «può essere incrementata» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementata».