Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche, e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è effettuato entro il 30 settembre 2020.
2-ter. Fermo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre i versamenti di acconto della prima rata sono dovuti entro il 30 settembre 2020, mentre il versamento della seconda rata sono dovuti entro il 30 novembre 2020.