Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Esenzione Irpef per compensi di attività sportive)
1. All'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire le parole: «periodo d'imposta a 10.000 euro» con le seguenti: «periodo d'imposta a 15.000 euro».