stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 20.07. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
20.07.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Misure in materia di compensazione)

  1. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19, i contribuenti esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, aventi sede in Italia, possono utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, i crediti tributari risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP, dei sostituti di imposta e dell'IVA e, per quest'ultima, anche in relazione a periodi inferiori all'anno, fino all'importo di euro 5 milioni, ovvero oltre i limiti previsti dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 35, comma 6-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223.
  2. I contribuenti esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, che vantano crediti tributari in attesa di rimborso e regolarmente liquidati dalla Agenzia delle entrate, in deroga al limite temporale previsto dall'articolo 2, comma 8-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono utilizzare in compensazione i predetti crediti tributari, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa dichiarazione integrativa da presentare all'Agenzia delle entrate.