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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.08. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
2.08.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Credito d'imposta per rilocalizzazione dei settori strategici nazionali)

  1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica o dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in Italia per la rilocalizzazione dall'estero o la realizzazione realmente ex novo, che tuttavia non deve rappresentare in alcuna forma una mera prosecuzione od ampliamento di attività già svolte precedentemente in Italia, di unità produttive in settori strategici per l'economia italiana spetta, a decorrere dal periodo d'imposta 2020 e sino al 2025, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento degli investimenti sostenuti in beni materiali ed immateriali nei medesimi periodi d'imposta.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta esclusivamente ad imprese residenti ed unicamente nel caso di un incremento occupazionale a tempo pieno ed indeterminato, del 10 per cento per ogni anno in cui verranno effettuati gli investimenti.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, fino ad un importo massimo complessivo di euro 30 milioni di euro per ciascun beneficiario e per l'intero periodo, a condizione che siano sostenute spese complessive per investimenti nazionali almeno pari a 1.000.000 di euro.
  4. I settori strategici di cui al comma 1 sono:
   settore sanitario e biomedicale;
   settore delle tecnologie della comunicazione;
   settore farmaceutico;
   settore delle tecnologie facilitative per la produzione di beni e di servizi:
   settore dell'energia;
   settore del tessile innovativo;
   settore dell'informatica;
   settore dell'industria alimentare.

  5. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, seppur in carenza di tale indicazione spetti ugualmente, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive o di altre imposte dirette, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a partire dal medesimo esercizio in cui sono state sostenuti gli investimenti. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono ammissibili entro il limite massimo di 60.000 euro. Le imprese con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma, seppur possano decidere di procedere ad una certificazione separata da parte di un revisore terzo degli investimenti di cui al comma 1.
  6. Le imprese che, nell'arco temporale di cui al comma 1 e per i successivi due anni, trasferiscano all'estero, sotto qualsiasi forma giuridica o contrattuale, le attività beneficiate dal presente credito d'imposta, dovranno restituire integralmente i benefici ottenuti e subiranno una sanzione amministrativa pari al 50 per cento degli stessi, fatte salve più gravi fattispecie penali.
  7. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si fa fronte con un definanziamento di pari importo dei fondi stanziati per il Reddito di Cittadinanza.