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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.013. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
2.013.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Proroga contratti a tempo determinato)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle start up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e alle PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, è data facoltà di prorogare, anche a più riprese, purché entro una durata massima di un anno dalla relativa scadenza, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato il cui termine scada durante il periodo emergenziale di cui all'articolo 1 della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 ovvero che, nel medesimo periodo, abbiano avuto vigenza per un tempo pari o superiore al 50 per cento della durata contrattualmente pattuita.
  2. Le proroghe di cui al precedente comma 1 non sono conteggiate ai fini del computo dei limiti alla durata massima del rapporto a tempo determinato ed al numero massimo di proroghe, da qualsivoglia fonte previsti e disciplinati, e sono altresì neutralizzati ai fini dei computo dei periodi di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
  3. La durata del patto di prova ex articolo 2096 del codice civile, sottoscritto dai soggetti di cui al precedente comma 1, è sospesa di diritto per tutta la durata del periodo emergenziale di cui all'arte 1 della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, anche in deroga al disposto dell'articolo 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604.